Riportiamo, per l’importanza sociale e la rilevanza etica dell’argomento, la normativa introdotta con la legge 11 dicembre 2016, n. 236, recante “ modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonche’ alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.299 del 23.12.2016 e che entrerà in vigore il 07/01/2017. FINALITA’ DELLA LEGGE La legge risponde alla necessità di adeguare il nostro ordinamento riguardo al fenomeno, esteso a livello internazionale, del traffico di organi e della tratta di persone con lo scopo di prelevarne gli organi e trapiantarli illegalmente. E’ tristemente noto lo sfruttamento e l’abuso esercitato su persone, anche minorenni, provenienti da situazioni di emarginazione e povertà, utilizzate per espiantarne gli organi e commercializzarli, spesso con la complicità di personale sanitario. ART. 601 BIS C.P. Con il provvedimento in esame il nostro legislatore ha introdotto, dunque, nel codice penale, il reato di “traffico di organi prelevati da persona vivente”, inserendovi l’art. 601- bis. Leggi…
Introdotto il reato di traffico di organi prelevati da persona vivente
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