Tratto da: COE
La tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento nelle economie criminali forzate è in aumento in Europa. Richiede un’azione urgente da parte dei governi per proteggere le vittime dai gruppi criminali che sfruttano le loro vulnerabilità e per prevenirne la criminalizzazione. Questo è quanto conclude il Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani del Consiglio d’Europa (GRETA) nel suo ultimo rapporto annuale.
Il rapporto esamina i progressi compiuti dagli Stati parte nell’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, analizzando le sfide e le tendenze emergenti.
La tratta di esseri umani per lo sfruttamento in attività criminali, in cui le vittime sono costrette a commettere reati, è spesso legata ad altre forme di criminalità organizzata, quali:
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Il traffico di stupefacenti
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I reati contro il patrimonio
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Il traffico di migranti
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Il riciclaggio di denaro
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La frode documentale
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Le truffe online
I fattori di vulnerabilità e i soggetti a rischio
Nel suo rapporto, il GRETA sottolinea i fattori di vulnerabilità che i trafficanti sfruttano per costringere le vittime a svolgere attività criminali, tra cui la povertà, la mancanza di fissa dimora, la disoccupazione, la precarietà dello status migratorio, le disabilità e le dipendenze.
I bambini e i giovani sono esposti a numerosi fattori di rischio, in particolare:
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Minori non accompagnati o separati
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Bambini in affidamento residenziale (strutture di accoglienza)
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Minori appartenenti a minoranze svantaggiate
La criminalità forzata è emersa come la principale forma di sfruttamento dei minori vittime di tratta nel Regno Unito, colpendo prevalentemente bambini britannici. In Croazia, lo sfruttamento criminale ha riguardato quasi un terzo delle vittime identificate nel periodo 2020-2024. In Albania, Repubblica di Moldova, Danimarca e Paesi Bassi, la tratta per sfruttamento criminale ha rappresentato tra il 7% e il 15% delle vittime. Pur rilevando che questo tipo di tratta è in aumento in molti Stati parte, il GRETA osserva che esso è sottorappresentato – o addirittura assente – nei dati raccolti in alcuni Paesi.
Il reclutamento online e il principio di non punibilità
“Il reclutamento delle vittime inizia spesso online, tramite annunci di lavoro, inserzioni di servizi, siti di gioco e social media. Le vittime vengono coartate o costrette a compiere attività che costituiscono reati o altre azioni illecite. La mancata identificazione come vittime di tratta comporta il loro arresto, perseguimento giudiziario, imprigionamento e/o espulsione”, ha dichiarato Conny Rijken, Presidente del GRETA.
La tratta per lo sfruttamento in attività criminali è direttamente correlata all’applicazione della clausola di non punibilità della Convenzione anti-tratta del Consiglio d’Europa. Questa disposizione richiede agli Stati parte di prevedere la possibilità di non imporre sanzioni alle vittime di tratta per il loro coinvolgimento in attività illecite, nella misura in cui vi siano state costrette.
“Dei 47 Paesi che sono stati valutati dal GRETA, 22 hanno adottato disposizioni legislative specifiche riguardanti la non punibilità delle vittime di tratta. Il numero di tali Paesi è aumentato a seguito delle raccomandazioni formulate dal GRETA. Ciononostante, i progressi rimangono incompleti e invitiamo gli Stati parte a continuare a rafforzare i propri quadri giuridici e le proprie pratiche”, ha sottolineato la Presidente del GRETA.
Nel 2025, il GRETA ha pubblicato 13 rapporti di valutazione nazionali relativi a: Albania, Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Georgia, Liechtenstein, Repubblica di Moldova, Montenegro, Romania, Repubblica Slovacca e Ucraina.
Cos’è il GRETA Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA) è un organismo indipendente che monitora il modo in cui i Paesi attuano la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Tutti i 46 Stati membri del Consiglio d’Europa sono vincolati dalla Convenzione, così come gli Stati non membri Bielorussia e Israele.

