Paese: Italia
Corte: Corte Europea dei Diritti Umani
Data: 1 Agosto 2012
Tipo di sfruttamento: Art. 4 (schiavitù)
Il caso riguarda, i ricorrenti M e genitori, che si trasferirono a Milano a seguito della promessa di lavorare in una villa da parte di un uomo di origine Serba. I genitori di M dichiararono che 6 giorni dopo furono minacciati a morte e costretti a ritornare in Bulgaria lasciando la figlia nella villa.
I ricorrenti accusano l’Italia di aver violato l’art. 3 ( divieto di tortura e trattamento inumano e degradante) perché le autorità non hanno impedito che la ragazza fosse vittima di ulteriori maltrattamenti non procedendo appunto alla sua libertà. Inoltre accusano l’Italia della violazione dell’art. 4 ( divieto di schiavitù) e di discriminazioni razziali ( art. 14 divieto di discriminazione).
La Corte rigetta tutte le accuse eccetto la violazione dell’art. 3 affermando l’esistenza di una violazione nel campo dell’inefficacia investigativa. La Corte ritiene che le circostanze, come sostenuto dai ricorrenti, possano essere riconducibili al reato di traffico di esseri umani. Tuttavia le prove presentate non avevano permesso di stabilire se le loro accuse fossero fondate. Di conseguenza la Corte non ha ritenuto che le circostanze fossero riconducibili a reclutamento, trasporto, trasferimento, accoglienza di persone a scopo di sfruttamento lavorativo, lavoro forzato, servitù , schiavitù o pratiche analoghe, prelievo di organi.
Dal momento che non era stato dimostrato che L.M fosse stata vittima di tratta le autorità italiane non erano obbligate a sanzionare e perseguire il trafficante.